condizioni di vendita

Condizioni d’offerta e di fornitura dell’Unione Svizzera del Metallo

  • Offerta
    • Le offerte hanno una validità di due mesi, salvo diversa indicazione nell’offerta.
    • Le offerte si basano sulle condizioni quadro menzionate nel capitolato e le specifiche tecniche contenute nell’elenco delle prestazioni. Eventuali richieste di modifiche costruttive comportano un adattamento del prezzo.
    • In caso di richieste particolari e di complicazioni non menzionate nell’elenco delle prestazioni, i prezzi unitari/di posizione verranno adattati.
    • Le offerte si basano su prodotti semilavorati esistenti in commercio. Le lavorazioni speciali non specificate nell’offerta possono comportare la modifica dei prezzi di posizione e dei termini di consegna
    • In caso di suddivisione in lotti, l’offerente si riserva il diritto di adattare i prezzi unitari/di posizione.
    • Le forniture a tappe devono essere segnalate all’offerente che si riserva il diritto di fatturare a regia le spese supplementari.
    • Le offerte forfettarie sono valide per le quantità e le esecuzioni descritte nell’elenco delle prestazioni. Eventuali modifiche comportano correzioni del prezzo (SIA 118).

  • Prezzo unitario / prezzo di posizione / indicazione di quantità
    • Al momento della verifica delle offerte, il committente è tenuto a segnalare all’offerente prezzi unitari nettamente troppo bassi, verosimilmente dovuti ad un errore di calcolazione e/o di trascrizione, permettendogli di apportare le necessarie correzioni.
    • Il quantitativo di pezzi indicati si intende per elementi di dimensioni e specifiche identiche. Eventuali modifiche comportano correzioni del prezzo
    • .
    • I prezzi unitari sono validi per la fabbricazione di un prodotto in base alla descrizione delle prestazioni. Non sono incluse le lavorazioni su elementi costruttivi estranei.
    • Variazioni tra la quantità realmente prodotta e montata e la quantità proposta in offerta ha quale effetto una riduzione/maggiorazione del prezzo fatturato.
    • I prezzi rimangono fissi se la costruzione viene terminata entro un anno dall’ordinazione. Trascorso questo termine, l’offerente si riserva il diritto di calcolare dei supplementi sulla base dell’indice dei costi di costruzione.

  • Termini di consegna / inoltro dell’ordinazione / modifica dell’ordinazione
    • I termini di consegna sono validi a partire dall’inoltro dell’ordinazione e dopo accettazione dei piani.
    • I piani di fabbricazione sottoposti per approvazione al committente devono essere controllati e vidimati entro 5 giorni lavorativi. In caso contrario i termini non potranno essere garantiti.
    • Le ordinazioni verbali e i lavori supplementari richiesti verranno eseguiti unicamente dopo l’inoltro di un’ordinazione scritta da parte del committente.

  • Penale / garanzia di esecuzione / garanzia
    • Le penali sono accettate unicamente quando l’offerente ha avuto il diritto di esprimersi in occasione della stesura del calendario relativo alla pianificazione dei lavori. Se il cantiere non è pronto per l’inizio previsto del montaggio o se si accumulano ritardi nei termini di consegna non imputabili all’offerente, non potrà essere imposta nessuna penale.
    • Le garanzie di esecuzione e di realizzazione possono essere convenute solo reciprocamente, avere lo stesso valore o essere accettate unicamente dopo versamento di un acconto.
    • Il periodo di garanzia è di 2 / 5 anni (danni palesi/occulti) in base alla norma SIA 118 (Art. 172 segg.) ed inizia a decorrere dalla data di consegna dell’opera.
    • Nel caso di integrazione di un elemento mobile in un elemento fisso, l’offerente richiede al fornitore di concordare una garanzia di 5 anni secondo Art. 371 CO per l’elemento mobile.
    • Con riserva di quanto indicato all’Art. 4.4 precedente, il termine di garanzia per motori, apparecchi elettrici, pneumatici, meccanici e idraulici come pure per centraline di comando ed elementi mobili sottoposti a usura è di 1 anno. Nel caso di stipulazione di contratti di servizio e manutenzione questo termine può venire conseguentemente prolungato.
    • Per costruzioni imposte dal committente, nonostante un disimpegno scritto da parte dell’offerente in relazione a possibili problemi costruttivi, non è previsto alcun diritto di responsabilità o di garanzia.
    • Se il committente esige costruzioni che non rispondono né alle norme né alle esigenze in materia di sicurezza, l’offerente si riserva il diritto di recedere dal contratto d’appalto senza dover pagare delle spese.

  • Pianificazione / calendario dei lavori
    • La pianificazione dell’offerente comprende la realizzazione di piani di progetto, di schizzi e documenti necessari all’esecuzione dei pezzi da produrre.
    • Il coordinamento e la pianificazione di dettaglio delle attività di ulteriori artigiani sono di competenza del committente che si occupa pertanto dei relativi controlli.
    • I piani di produzione vengono trasmessi per l’approvazione in due esemplari. Modifiche di poco conto saranno eseguite gratuitamente solo una volta. Eventuali ulteriori modifiche verranno fatturate.
    • I piani di produzione rimangono proprietà intellettuale dell’offerente.
    • Dopo l’inoltro dell’ordine, l’offerente redige in accordo con il committente il calendario dei lavori e la sequenza della fornitura a tappe.
  • Fabbricazione / montaggio
    • L’offerente realizza l’opera nel rispetto delle norme e delle direttive in vigore nel settore.
    • Disposizioni delle Autorità, esigenze statiche e di fisica della costruzione devono essere rese note, rispettivamente prestabilite, tramite il committente.
    • Se la fabbricazione viene effettuata sulla base di dimensioni teoriche, il committente è interamente responsabile del rispetto delle dimensioni previste per la costruzione.
    • L’offerente è autorizzato ad interrompere i lavori di montaggio in caso di condizioni meteorologiche estreme o per cause di forza maggiore. Di conseguenza i termini di fine lavori non potranno essere rispettati.
    • Le spese supplementari causate da interruzioni del montaggio, non imputabili all’offerente, come pure una preparazione insufficiente del cantiere verranno fatturate a regia.
    • Problematiche sul cantiere cagionate da una trascurata o insufficiente collaborazione da parte del committente, autorizzano l’offerente a fatturare le relative spese supplementari.
    • L’imprenditore si riserva il diritto di affidare il montaggio a ditte esterne qualificate.
    • L’offerente si assume i rischi di montaggio unicamente se questi sono stati segnalati per iscritto. Il committente deve indicare sui piani di produzione dell’offerente riscaldamenti a pavimento, condutture, ecc., che dovranno essere segnalati chiaramente sul luogo del montaggio. In mancanza di queste indicazioni, l’offerente declina ogni responsabilità in caso di danneggiamenti.
    • Il committente mette a disposizione gratuitamente per il montaggio:
      • Raccordi elettrici ad ogni piano.
      • Benne per l’eliminazione dei detriti.
      • Ponteggi per lavori impossibili da effettuare con un ponteggio mobile di 3 metri d’altezza.
      • Parapetti, reti, ecc. secondo le prescrizioni in materia di sicurezza.
    • committente è responsabile per:
      • Accesso al luogo del montaggio in grado di sostenere carichi.
      • Protezione del luogo del montaggio e degli elementi di costruzione.
      • Luogo per l’immagazzinamento del materiale e delle attrezzature di montaggio durante i lavori.
      • Marcatura durevole degli assi e delle quote di livello sul cantiere e ad ogni piano prima del rilevamento delle dimensioni da parte dell’offerente.
    • Se non espressamente menzionati nell’elenco delle prestazioni, i seguenti lavori sono di competenza del committente:
      • Realizzazione di risparmi, carotaggi e scanalature, come pure i riempimenti al termine del montaggio dell’opera.
      • Lavori di riempimento e isolazione tra l’opera e l’elemento esterno, in particolare i raccordi nel muro.
      • Protezione dell’opera mediante pellicole, rivestimenti, ecc.
      • Pulizia finale dell’opera ad eccezione della prima pulizia per l’eliminazione della sporcizia causata dal montaggio.
    • L’offerente mette a disposizione gratuitamente i modelli base. La fabbricazione di prototipi, l’esecuzione di prove dei materiali, ecc. devono al contrario essere preventivamente concordate e vengono fatturate.
    • I danni minimi, fino al 0,5 % della superficie verniciata, causati durante il montaggio devono essere riparati sul posto e non giustificano la richiesta di una nuova verniciatura.
  • Lavori a regia
    • I lavori a regia vengono fatturati secondo le tariffe a regia attuali dell’Unione Svizzera del Metallo.
    • I lavori a regia sono esclusi dagli accordi sui ribassi, sugli sconti e sui prezzi forfettari dei lavori concordati.
    • I lavori a regia ordinati dalla locale direzione lavori sono vincolanti per il committente.
    • I lavori a regia vengono generalmente eseguiti solo da personale che dispone delle necessarie qualifiche per effettuare un lavoro complesso.
  • Collaudo / collaudo parziale
    • Il committente è responsabile per le autorizzazioni e i collaudi ufficiali. L’offerente non è responsabile se l’opera non viene approvata dalle autorità competenti.
    • Il committente deve controllare immediatamente i lavori al momento della consegna. Se entro un termine di 10 giorni dalla fine dei lavori non vengono constatati difetti visibili, l’opera viene considerata ineccepibile e approvata.
    • Il montaggio di vetri, giunti, ferramenta esposta, accessori, ecc. deve essere verificato dalla direzione lavori durante il montaggio e collaudato immediatamente dopo il montaggio. Dopo il collaudo i rischi di danneggiamento, furto e deterioramento sono di competenza del committente.
    • Le forniture a tappe vengono collaudate a tappe.
  • Deduzioni / supplementi / condizioni di pagamento
    • Gli onorari di terzi possono essere fatturati all’offerente unicamente se sono stati quantificati nella richiesta d’offerta e nell’elenco delle prestazioni.
    • In caso di ordinazioni forfettarie non possono essere effettuate deduzioni supplementari per elettricità e acqua da cantiere, pulizia, ecc.
    • Non sono consentite deduzioni per:
      • Altre assicurazioni oltre all’abituale assicurazione responsabilità civile d’impresa.
      • Costi amministrativi, informatica, spese telefoniche e altre spese del committente.
    • Possono essere fatturati supplementi per le seguenti spese:
      • Imposte, tasse, tasse doganali, diritti, autorizzazioni e spese legate a forniture dall’estero e montaggio.
    • Il lavoro notturno, di sabato, domenica e giorni festivi viene fatturato secondo quanto stabilito dalla Convenzione collettiva nazionale di lavoro del settore delle metalcostruzioni.
    • Trascorso il termine fissato per il pagamento della fattura non viene più riconosciuto alcuno sconto e vengono conteggiati gli interessi di mora. Deduzioni ingiustificate verranno nuovamente fatturate.
    • L’imprenditore ha la facoltà di costituire in ogni momento e fino a 4 mesi dopo l’ultimazione dei lavori un diritto di pegno sulla costruzione.
  • Foro competente
    • Per qualsiasi controversia il foro competente è quello presso il domicilio dell’offerente/imprenditore. Le presenti condizioni d’offerta e di fornitura – salvo diversamente specificato – sono state approvate dal committente e sono parte integrante dell’offerta e del contratto d’appalto.


(edizione 2013/2014 – SMU-USM)